Cerca nel portale

Regioni

Regione Valle D'Aosta Regione  Piemonte Regione Lombardia Regione  Trentino Alto Adige Regione Veneto Regione  Liguria Regione Emilia Romagna Regione Toscana Regione Umbria Regione Marche Regione Lazio Regione  Abruzzo Regione  Basilicata Regione Campania Regione Molise Regione Puglia Regione Calabria Regione Sicilia Regione Friuli Venezia Giulia Regione Sardegna

AREA SOCI

Friuli Venezia Giulia

Attenzione: apre in una nuova finestra. StampaEmail

LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 30-12-1993

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Iniziative regionali di promozione e sostegno delle attività  di solidarietà  internazionali.


Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.52 DEL 29-12-1993 SUPPLEMENTO N. 1 DEL 30-12-1993

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Finalità 

1. La regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, al fine di contribuire alle attività  di soccorso e di aiuto alle popolazioni colpite da disastri naturali o da gravi difficoltà  economiche, promuove e sostiene, nell' ambito della propria competenza, iniziative di solidarietà  internazionali.


ARTICOLO 2
Interventi di solidarietà  internazionale

1. Gli interventi di solidarietà  internazionale sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni primari, in particolare alla salvaguardia della vita e della dignità  delle persone, all' autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e artistico e al sostegno dei processi di sviluppo delle popolazioni interessate all' intervento regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano:
a) attuazione di opere e progetti di emergenza a carattere igienico - sanitario e alimentare, con particolare riguardo alla condizione della donna e dell' infanzia;
b) forniture di tecnologia, beni e servizi;
c) collaborazione tecnica e coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 1;
d) collaborazione ad attività  intese alla tutela dei diritti umani, nonchè di carattere educativo e culturale rivolte ai minori, che impegnino i soggetti di cui al' l' articolo 3, comma 1.
3. L' individuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2 e le modalità  della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale in coordinamento con i programmi eventualmente predisposti dalle competenti Amministrazioni statali in relazione alle medesime situazioni di emergenza e comunque previa intesa con i competenti organi governativi.


ARTICOLO 3

Attuazione degli interventi

1. All' attuazione degli interventi di cui all' articolo
2 l' Amministrazione regionale provvede direttamente o per il tramite di enti locali, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. In attesa dell' approvazione della legge regionale di attuazione della legge n. 266/ 1991, le associazioni di volontariato di cui al comma 1 possono essere inserite nel registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione giuntale n° 634 dell' 11 febbraio 1993 "Istituzione del registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato" e sono identificate con la dicitura " Solidarietà  internazionale ".


ARTICOLO 4
Fondo regionale per interventi di solidarietà  internazionale
1. Gli interventi del Fondo regionale di cui all' articolo 52 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, come individuati dall' articolo 108, commi 1 e 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono attuati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge.
La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addଠ30 dicembre 1993