Italia-UE, le novità  introdotte dalla legge 234/2012

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Pi๠partecipazione del Parlamento e delle autonomie locali alla fase di formazione delle normative e delle politiche europee, maggiore rapidità  nell'attuazione delle direttive, nuova disciplina di materie che interessano i rapporti tra lo Stato nazionale e l'Unione Europea. Sono queste le principali novità  introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 che modifica la legge n. 11 del 2005 sulle "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

Il nuovo testo risponde alla necessità  di adeguare la legge 11/2005 alle innovazioni e semplificazioni introdotte dal Trattato di Lisbona, a partire - ad esempio - da adattamenti linguistici determinati dalla sostituzione della espressione "Comunità  europea" con "Unione europea" che ora possiede personalità  giuridica. Ma le novità  rilevanti riguardano soprattutto aspetti istituzionali. In primo luogo, il coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali in alcuni aspetti del funzionamento dell'Unione e, in particolare, nel controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto del principio di sussidiarietà  nell'attività  legislativa dell'UE. I progetti di atti legislativi dell'Unione devono, pertanto, essere tempestivamente sottoposti all'esame delle Camere e si stabiliscono linee di indirizzo che devono regolare la fase di formazione delle normative europee. Ad esempio, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo deve illustrare alle Camere la posizione che intende assumere sui temi in discussione nei confronti dei quali non potrà  non tener conto degli indirizzi espressi dal parlamento. Sulle risultanze dei vertici UE dovranno essere tempestivamente, entro 15 giorni, informati gli organi parlamentari. Maggior vincolo viene stabilito sugli accordi che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica: in questo caso, se il Governo non dovesse conformarsi agli atti di indirizzo del Parlamento, dovrà  dare adeguata spiegazione alle Camere sulla posizione assunta il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato.

Novità  importanti anche per quanto riguarda gli strumenti di adeguamento agli obblighi europei. La tradizionale legge comunitaria, come noto il principale strumento di attuazione della normativa UE che regola modalità  e tempi per la trasposizione delle direttive, si "sdoppia" e al posto di una sola legge annuale, il Governo dovrà  presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, la legge di delegazione europea e, se necessario, potrà  presentare una seconda legge, la legge europea. In questo modo, si vuole porre rimedio innanzitutto al problema determinato dai lunghi tempi di approvazione in Parlamento della legge comunitaria annuale, anticamera dell'avvio di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Ma i lunghi tempi di approvazione sono generalmente prodotti dall'inserimento nella legge di disposizioni diverse dal semplice conferimento di delega legislativa (in particolare, le disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti necessarie per risolvere procedure di infrazione).

Con lo "sdoppiamento" della legge comunitaria i ritardi e le cause che ne sono alla base dovrebbero essere superati, garantendo cosଠun iter parlamentare pi๠celere. In particolare la "legge di delegazione europea" conterrà  esclusivamente le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, mentre la "legge europea" darà  attuazione agli atti comunitari e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione.

Viene anche prevista la possibilità  di un secondo disegno di legge di delegazione europea ("secondo semestre") da adottare, se necessario, entro il 31 luglio di ogni anno, nonché la possibilità  dell'adozione, da parte del Governo, di appositi disegni di legge per l'attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale.

La nuova normativa riconduce, infine, a sistema la materia degli aiuti di Stato, comprese le procedure relative all'esecuzione delle decisioni di recupero, e prevede anche il riordino delle disposizioni in materia di contenzioso innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

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