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Legge regionale 18 giugno 2002, n. 9.
Attività  regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà  internazionale.

 

Il Consiglio regionale ha approvato;

 

il Presidente della Giunta regionale promulga


la seguente legge regionale:

 

CAPO I
Disposizioni generali

 

Art. 1
(Finalità )


1. La Regione, al fine di promuovere la cultura di pace ed in conformità  ai principi costituzionali ed alle dichiarazioni internazionali, riconosce nella solidarietà  e cooperazione internazionale gli strumenti essenziali per il raggiungimento della pace e dello sviluppo umano come diritti fondamentali dei popoli.
2. La Regione, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria, nonché della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, contribuisce alla salvaguardia della vita umana, al soddisfacimento dei bisogni primari, all'autosufficienza alimentare, all'eliminazione della povertà , alla lotta all'emarginazione sociale, alla promozione ed alla difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, alla valorizzazione delle risorse umane delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e di quelli con economia in via di transizione.

 

Art. 2
(Tipologia degli interventi)

1. La Regione per le finalità  di cui all'articolo 1 promuove e sostiene:
a) le attività  di collaborazione e partenariato internazionale;
b) le attività  di cooperazione internazionale;
c) le attività  per la promozione della culturale della pace e dei diritti umani;
d) gli interventi di emergenza e di solidarietà  internazionale.

 

Art. 3
(Modalità  di intervento)


1. La Regione, nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 9, coordina, promuove e sostiene le iniziative assunte dai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 11 operanti sul territorio regionale.
2. La Regione promuove iniziative e puಠpartecipare a quelle attivate da altre Regioni italiane.
3. La Regione, per il conseguimento delle finalità  di cui all'articolo 1 e per regolamentare le iniziative di cooperazione con i paesi cooperanti e con quelli non appartenenti all'Unione Europea, puಠsottoscrivere intese con enti territoriali degli altri Stati nel rispetto della normativa statale.

 

Art. 4
(Attività  di collaborazione
e di partenariato internazionale)


1. Per attività  di collaborazione e di partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti volti a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità  locali mediante l'interazione tra istituzioni di Stati diversi, accordi di collaborazione e protocolli di intesa.
2. In particolare, la Regione:
a) promuove la partecipazione e sostiene le attività  delle associazioni europee costituite tra Regioni, in relazione all'attività  dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, collabora, alle iniziative delle associazioni e delle organizzazioni internazionali che abbiano come finalità  il consolidamento della pace e lo sviluppo dei diritti umani;
b) promuove gemellaggi con i paesi in via di sviluppo e con quelli con economia in via di transizione, favorisce gemellaggi tra paesi appartenenti all'Unione Europea che prevedono iniziative e progetti di sostegno ai paesi in via di sviluppo ed a quelli con economia in via di transizione;
c) promuove e sostiene le attività  di collaborazione e di partenariato internazionale nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali;
d) sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi ed istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee.

 

Art. 5
(Attività  di cooperazione internazionale)


1. L'attività  di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo è indirizzata al rafforzamento dei diritti civili, politici e del lavoro, allo sviluppo sostenibile, alla ricostruzione in seguito a calamità  e conflitti armati, al rispetto dei diritti fondamentali della persona in ogni età  della vita.
2. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e delle organizzazioni non governative, favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione di tutti i soggetti della società  marchigiana in sintonia con la cooperazione governativa e nell'ambito dei programmi di cooperazione dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali. Favorisce lo scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi per paese o area di intervento.
3. In particolare, le azioni progettuali riguardano:
a) l'elaborazione di studi, la fornitura di attrezzature e servizi, la progettazione e costruzione di impianti ed infrastrutture, compresi quelli sanitari, e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati;
b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività  di cooperazione internazionale;
c) la formazione professionale e la promozione sociale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo coordinata con le attività  svolte dai servizi sociali e dalle politiche di formazione e lavoro, anche al fine di favorirne il rientro nei paesi di origine;
d) la realizzazione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale in paesi in via di sviluppo ed in quelli con economia in via di transizione;
e) il sostegno al commercio equo e solidale;
f) la promozione di esperienze di micro-credito per lo sviluppo in loco;
g) la promozione e l'attuazione di azioni progettuali che favoriscano il miglioramento della condizione delle donne, dei bambini e dei disabili.

 

Art. 6
(Attività  per la promozione della cultura
della pace e dei diritti umani)


1. La Regione promuove e sostiene iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione volte a favorire la cultura della pace e dei diritti umani.
2. In particolare, le azioni progettuali riguardano:
a) seminari di studio e di formazione, produzione di materiali finalizzati a sensibilizzare la comunità  regionale, ed in particolare il mondo giovanile, sui temi della pace, della solidarietà  e della cooperazione internazionale, della promozione dei diritti umani;
b) ricerche in tema di pace, cooperazione internazionale e diritti fondamentali degli uomini, delle donne e dei popoli, e diffusione nelle scuole dei risultati;
c) programmi di educazione sui temi della cultura di pace, della solidarietà  e dello sviluppo equo e sostenibile, sul rispetto e la tutela delle identità  culturali e la promozione dell'interculturalità , con particolare riguardo all'ambito scolastico e agli educatori in genere;
d) iniziative volte a favorire e salvaguardare nell'ambito della comunità  regionale, la tutela dei diritti umani e la pari dignità  dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e religiose, anche mediante l'apertura, in concorso con gli enti locali, di apposite strutture per sostenere l'identità  culturale nei principali momenti della vita della persona.

 

Art. 7
(Interventi di emergenza
e di solidarietà  internazionale)


1. La Regione, pur riconoscendo l'unitarietà  degli interventi di cooperazione internazionale e promuovendo la programmazione ed il coordinamento degli stessi, destina una parte delle risorse regionali agli interventi di emergenza e solidarietà  internazionale di cui al comma 2.
2. La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica estera, promuove, attua e sostiene iniziative di solidarietà  internazionale destinate a fronteggiare eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità , siccità , carestie e carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati.
3. La Regione, nel caso di eventi di particolare gravità  che richiedano interventi immediati di assistenza medica e sanitaria alle popolazioni, puಠerogare finanziamenti in favore di associazioni di comprovata esperienza che provvedono direttamente a tali interventi.
4. La Giunta regionale determina, in base alle risorse individuate dal piano annuale di cui all'articolo 10, le modalità  di attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità  di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3.

 

Art. 8
(Collocazione in aspettativa del personale
regionale impiegato negli interventi)

1. In attuazione della lettera d) del comma 3 dell'articolo 5 e del comma 2 dell'articolo 7, il personale dipendente dalla Regione impiegato ai fini di cui alla normativa indicata puಠessere collocato in aspettativa senza assegni, ma con oneri previdenziale ed assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale, la quale è tenuta al versamento degli oneri propri e di competenza del personale interessato, che dovrà  rifondere all'Amministrazione quanto di sua spettanza.
2. L'aspettativa di cui sopra fa salvi i benefici relativi all'anzianità  di servizio.

 

CAPO II
Programmazione delle attività 

 

Art. 9
(Piano triennale)

1. La Giunta regionale predispone il piano triennale delle attività  di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, sentito il Comitato per la cooperazione e la solidarietà  internazionale di cui all'articolo 12.
2. Il piano triennale, in particolare, contiene:
a) l'analisi sull'evoluzione del quadro internazionale;
b) gli elementi di analisi della situazione dei paesi e nelle aree in cui si svolgono le iniziative di cooperazione internazionale e di partenariato;
c) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria con indicazioni delle relative risorse;
d) i progetti di interesse regionali attuati direttamente dalla Regione e quelli relativi agli interventi che possono essere attuati dai soggetti di cui all'articolo 11;
e) i criteri di riparto delle risorse tra gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.
3. Il piano triennale è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Il piano triennale di cui al comma 1 è trasmesso ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della vigente legislazione.

 

Art. 10
(Piano annuale)


1. Il piano triennale è attuato mediante il piano annuale delle attività  che è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato per la cooperazione e la solidarietà  internazionale di cui all'articolo 12 e previo parere conforme della competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Il piano annuale contiene:
a) le indicazioni delle priorità  geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi;
b) i programmi statali e comunitari cui la Regione intende partecipare, nonché le iniziative da attuare in collaborazione con altre Regioni;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie sulla base delle tipologie di intervento, secondo i criteri stabiliti dal piano triennale;
d) l'individuazione delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3;
e) l'individuazione dei criteri di valutazione e delle modalità  di presentazione dei progetti da parte dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 11;
f) la verifica sulle attività  già  avviate o concluse.
3. Eventuali modifiche al piano sono adottate con le stesse modalità  di cui al comma 1.
4. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Art. 11
(Soggetti promotori)


1. La Regione riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle attività  di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 gli enti locali singoli o associati, le organizzazioni non governative, le associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 16, le università , le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici e privati, gli istituti di ricerca, le organizzazioni sindacali, le imprese e le cooperative aventi sede nella regione.

 

CAPO II
Organismi consultivi
e strumenti di partecipazione

 

Art. 12
(Comitato per la cooperazione
e la solidarietà  internazionale)


1. àˆ istituito presso la Giunta regionale il Comitato per la cooperazione e la solidarietà  internazionale composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che lo presiede;
b) tre esperti di comprovata esperienza in materia nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;
c) due rappresentanti designati dalle università  aventi sede nella regione;
d) un rappresentante designato dalla direzione scolastica regionale;
e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'ANCI;
f) un rappresentante designato dalla federazione regionale dell'AICCRE;
g) un rappresentante designato dall'UPI;
h) un rappresentante designato dall'unione regionale delle CCIAA;
i) due rappresentanti designati d'intesa dalle organizzazioni non governative delle Marche riconosciute dal Ministero degli affari esteri;
j) tre rappresentanti designati d'intesa dalle associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 15;
k) un componente designato dalla Consulta regionale dell'immigrazione di cui alla l.r. 2 marzo 1998, n. 2;
l) un rappresentante designato d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle Marche.
2. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, si procede comunque alla nomina, fatta salva l'integrazione successiva, sulla base delle designazioni pervenute.
3. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale; il Comitato rimane in carica per l'intera durata della legislatura.
4. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro del Comitato, per la sua sostituzione si procede secondo le modalità  di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Comitato è convocato dal presidente. Per la validità  delle sedute è necessaria la presenza della metà  pi๠uno dei componenti.
6. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno per esprimere parere sul piano triennale degli interventi e su quello annuale di attuazione di cui agli articoli 9 e 10. Puಠriunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità  prevale il voto del presidente.
8. Il presidente del Comitato puಠinvitare a partecipare ai lavori dello stesso i rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti posti in esame.
9. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del servizio regionale competente per materia.
10. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 13
(Compiti del Comitato per la cooperazione
e la solidarietà  internazionale)


1. Il Comitato per la cooperazione e la solidarietà  internazionale è organismo consultivo per le attività  inerenti il conseguimento delle finalità  di cui all'articolo 1, ed in particolare:
a) esprime pareri sul piano triennale e su quello annuale;
b) avanza proposte, suggerimenti e segnala iniziative in materia.
2. Il parere di cui al comma 1, lettera a), deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta per il piano triennale ed entro trenta giorni per il piano annuale; decorsi tali termini si prescinde dal parere.

 

Art. 14
(Conferenza regionale sulla solidarietà 
e la cooperazione internazionale.
"Giornata per la pace" e "Giorno della memoria")


1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla presente legge, il Consiglio e la Giunta regionale organizzano ogni tre anni, in occasione della giornata della pace di cui al comma 2, la Conferenza regionale sulla solidarietà  e la cooperazione internazionale in collaborazione con gli enti locali, con il Comitato di cui all'articolo 12 e con tutti i soggetti interessati alle attività .
2. La data del 10 dicembre di ogni anno in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" è individuata come "Giornata per la pace nelle Marche".
3. Nella data di cui al comma 2 e nella data del 27 gennaio di ogni anno, in cui ricorre il "Giorno della memoria", il Consiglio regionale realizza idonee iniziative volte a ricordare il significato delle ricorrenze in relazione alla promozione di una pi๠diffusa sensibilità  sui temi della pace, della solidarietà , del rifiuto della violenza, della lotta al razzismo ed ai totalitarismi.

 

Art. 15
(Associazione "Università  per la pace")


1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, promuove unitamente ad altri enti pubblici e privati la costituzione dell'associazione "Università  per la pace" con sede ad Ascoli Piceno per favorire iniziative in sostegno della cultura della pace.
2. Lo statuto dell'associazione, senza scopo di lucro, deve prevedere:
a) l'eventuale adesione in aggiunta i fondatori, di altri enti pubblici e di soggetti privati aventi sede nel territorio regionale;
b) le quote associative;
c) le quote di partecipazione al fondo di gestione.
3. L'associazione di cui al comma 1 svolge attività  di ricerca e promozione della conoscenza e della diffusione delle tematiche relative alla promozione della cultura della pace e dei diritti umani. A questo fine:
a) realizza un centro di documentazione collegato con le banche dati nazionali, europee ed internazionali;
b) provvede alla produzione di materiale didattico e informativo e alla divulgazione di materiale fornito dalle istituzioni nazionali e sovranazionali;
c) promuove programmi di educazione sui temi della mondialità  e della pace, specialmente nell'ambito scolastico in accordo e con la collaborazione dei competenti organi scolastici al fine di sviluppare la cultura di pace e solidarietà ;
d) promuove progetti e campagne nazionali di solidarietà  internazionale, convegni, tavole rotonde e seminari, stage sui temi della pace;
e) sviluppa relazioni e collaborazioni con i pi๠qualificati centri di ricerca, nonché con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali, internazionali che operano per la pace ed i diritti umani nel mondo, e con enti locali delle Marche.
4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, è autorizzato a compiere gli atti necessari a promuovere la costituzione dell'associazione.
5. Il Consiglio regionale provvede alla nomina della rappresentanza della Regione nell'associazione.

 

Art. 16
(Registro regionale delle associazioni operanti
per la pace, i diritti umani, la cooperazione
e la solidarietà  internazionale)

1. àˆ istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà  internazionale.
2. Possono essere iscritte le associazioni che:
a) non perseguono scopi di lucro;
b) hanno una struttura sociale a base democratica;
c) prevedono, nell'atto costitutivo, fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della solidarietà  internazionale;
d) svolgono attività  da almeno tre anni nella regione.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni, con sede legale nella regione, possono presentare al Presidente della Giunta regionale apposita domanda corredata da:
a) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) una relazione sull'attività  svolta.
4. L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del Dirigente della struttura regionale competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

 

Art. 17
(Gruppi di coordinamento)

1. Al fine di promuovere e sostenere il coordinamento degli interventi, la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie, il Dirigente della competente struttura regionale convoca periodicamente gruppi di coordinamento tra tutti i soggetti interessati agli interventi in una determinata area geografica o tematica.

 

CAPO IV
Disposizioni finali

 

Art. 18
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano annuale delle attività  di cui all'articolo 10 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di approvazione da parte del Consiglio regionale del piano triennale di cui all'articolo 9.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, provvedono alle designazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera j), le associazioni che risultano iscritte nel registro di cui all'articolo 16 della scadenza del terzo mese dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

Art. 19
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 26 aprile 1990, n. 38;
b) 30 settembre 1995, n. 60.
2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

 

Art. 20
(Disposizioni finanziarie)


1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 336.213,44; per gli anni successivi l'entità  della spesa sarà  stabilita con le rispettive leggi finanziarie.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede, per l'anno 2002, per la somma di euro 207.099,22, con le somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali 38/1990 e 60/1995 stanziate a carico dell'UPB 3.14.07; per la somma di euro 129.114,22, mediante impiego di quota parte della somma stanziata a carico dell'UPB 2.08.01, accantonamento di cui all partita 3 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate proprie della Regione.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 2002 nell'UPB 3.14.07 a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 129.114,22.
La presente legge sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. àˆ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.
Data ad Ancona, addଠ18 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Vito D'Ambrosio


IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESàŒ PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

 

NOTE


Nota all'art. 12, comma 1, lett. k):
La L.R. n. 2/1998 reca: "Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati".
Nota all'art. 12, comma 10:
La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità  spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".
Note all'art. 19, comma 1, lett. a) e b):
- La L.R. n. 38/1990 reca: "Partecipazione della Regione alle attività  di cooperazione allo sviluppo".
- La L.R. n. 60/1995 reca: "Interventi umanitari della Regione a favore delle popolazioni colpite da eventi straordinati diversi dalle calamità  naturali".
Nota all'art. 20, comma 2:
Per il testo delle LL.RR. n. 38/1990 e n. 60/1995 vedi nelle note all'art. 19, comma 1, lett. a) e b).
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa del consigliere Trenta n. 30 del 23 novembre 2000;
* Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Amati, Mollaroli, Silenzi, Secchiaroli n. 79 del 18 settembre 2001;
* Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Luchetti, Benatti n. 87 del 19 ottobre 2001;
* Proposta di legge a iniziativa del consigliere Amagliani n. 88 del 22 ottobre 2001;
* Relazione della I commissione permanente in data 24 aprile 2002;
* Parere della II commissione permanente in data 20 maggio 2002;
* Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 giugno 2002, n. 92.
b ) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO.