Cerca nel portale

Regioni

Regione Valle D'Aosta Regione  Piemonte Regione Lombardia Regione  Trentino Alto Adige Regione Veneto Regione  Liguria Regione Emilia Romagna Regione Toscana Regione Umbria Regione Marche Regione Lazio Regione  Abruzzo Regione  Basilicata Regione Campania Regione Molise Regione Puglia Regione Calabria Regione Sicilia Regione Friuli Venezia Giulia Regione Sardegna

AREA SOCI

Abruzzo

Attenzione: apre in una nuova finestra. StampaEmail

Legge Regionale 14 Dicembre 1989, N. 105
Svolgimento di attività  di cooperazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo da parte della Regione Abruzzo
.

Art. 1
La Regione Abruzzo, in virt๠di quanto disposto dalla legge 26.2.1987, n. 49, e nel rispetto delle funzioni di coordinamento del Ministero degli Affari Esteri stabilite dalla legislazione statale, favorisce il coinvolgimento delle Società  Regionali alle attività  di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di Sviluppo (P.V.S.).
A tal fine assume le funzioni di promozione, organizzazione e coordinamento per gli interventi previsti all'art. 2, della legge n. 49/1987, con l'obiettivo di mettere a disposizione dell'Amministratore Centrale competente e degli altri soggetti non governativi il patrimonio di esperienze, di conoscenza e di vocazione professionali, scientifiche, imprenditoriali e formative accumulate nel suo territorio.
Le attività  della Regione sono definite nei successivi art. 2 e 3 della presente legge.

Art. 2
Attività  nel proprio territorio.
Tra queste attività  rientrano le:
a) attività  dirette o in supporto a quelle realizzate da Enti Locali, Associazioni, Istituzioni scolastiche e formative, di educazione allo sviluppo e di informazione sulle tematiche del rapporto Nord/Sud del Mondo, omero tese a valorizzare l'importanza delle culture dei popoli del Sud del Mondo in ogni ambito;
b) attività  di coordinamento, di indirizzo e di supporto delle iniziative e degli interventi degli Enti Locali, delle strutture scolastiche e delle organizzazioni della Società  Civile, delle Organizzazioni non Governative (O.N.G.), facilitando fra esse lo scambio di esperienze e l'adozione dei programmi comuni;
c) attività  di formazione.
Ad essa provvede direttamente la Regione attraverso le proprie strutture o in convenzione con strutture universitarie, scuole di specializzazione, strutture paritarie, tecnici con esperienze nei P.V.S., organizzazioni governative, imprese.
La Regione promuove la realizzazione di corsi e di programmi di formazione destinati a:
1) - la formazione di personale e di operatori destinati a svolgere attività  di
P.V.S.;
2) - la formazione professionale di cittadini di P.V.S., diretta soprattutto ai quadri e alla formazione dei formatori;
3) - la formazione professionale e la formazione sociale di cittadini di P.V.S. immigrati, con l'obiettivo di favorire il loro reinserimento nei paesi di origine e un loro impegno attivo nella cooperazione italiana verso questi paesi, laddove ne esistono le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi di tali paesi, secondo quanto disposto dall'art. 9 della legge n. 943/86, ovvero il loro inserimento nella società  regionale;
d) attività  di promozione ed organizzazione di scambi giovanili.
Per meglio svolgere le funzioni di cui ai precedenti punti a), è), b),c), d), la Regione prov-
vede a fare un censimento delle strutture pubbliche proprie o di Enti Locali idonee a svolgere le attività  di cooperazione.

Art. 3
Programmi di cooperazione nei P.V.S.
La Regione, nel rispetto della normativa generale che riserva esclusivamente allo Stato l'esercizio delle funzioni attinenti ai rapporti internazionali promuove, coordina e organizza progetti i sviluppo.
Tali progetti, da impostare secondo le linee di indirizzo contenute al p.II della delibera C.I.C.S. n. 12 del 17.3.1989 e aventi carattere integrato e plurisettoriale, vanno costruiti coordinando le proposte e gli interventi degli Enti Locali e promuovendo la partecipazione di realtà  locali produttive, educative e formative, accademiche e di ricerca di organismi e gruppi di volontariato.
La Regione assume, di norma, l'impegno della realizzazione dei suddetti progetti o direttamente o attraverso proprie strutture pubbliche o comunque avvalendosi, quando ne esistano i presupposti, di Enti Locali e/o di enti e organizzazioni pubbliche o private esistenti su territorio.

Art. 4
La Regione, nel rispetto del disposto dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed attenendosi agli indirizzi contenuti nel D.P.C.M. dell'11.3.1980, puಠassumere l'iniziativa di sviluppare rapporti e contatti c tratti con i P.V.S., al fine di meglio individuare i programmi e le iniziative di cui agli art. 2 e 3 della presente legge, di promuovere e coordinare la iniziativa degli Enti Locali e degli altri soggetti abilitati a svolgere attività  di cooperazione.

Art. 5
Presso la Giunta regionale è istituito un Comitato Tecnico Consultivo per la cooperazione e lo sviluppo.
Esso collabora alla elaborazione dei programmi, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'attuazione delle attività  di cooperazione, e funzioni di collegamento con la D.C.M.C.S.
Il Comitato è costituito:
a) - dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, che lo presiede;
b) - da tre Consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari e dei quali uno assume le funzioni di Vice Presidente;
c) - dai rappresentanti delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26.2.87, n. 49;
d) - da tre rappresentanti degli Enti Locali di cui uno indicato dalle minoranze consiliari;
e) - da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali pi๠rappresentative;
f) - da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative pi๠rappresentative.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, in
relazione a specifici argomenti, funzionari della Regione o esperti esterni, imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori immigrati consentite nella Regione.
Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi consiliari 0 dalle organizzazioni di rappresentanza.
Trascorsi trenta giorni dalle richieste, qualora le designazioni non pervengano, il Comitato puಠessere costituito, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti.
E' fatta salva la possibilità  di una successiva integrazione relativamente alle nomine pervenute in ritardo.
Ai componenti il Comitato, esclusi i consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dalla L.R. 2.2.1988, n. 15.

Art. 6
Presso la Giunta Regionale è istituito un Ufficio operativo che assolve a funzioni di supporto per l'attività  e i compiti del Comitato Tecnico, assicura la sua collaborazione con gli Enti Locali e gli altri soggetti impegnati nella cooperazione e predispone gli atti deliberativi della Giunta Regionale.
Fanno parte dell'Ufficio:
1 DEF - Dirigente Economista
1 FAA - Funzionario Agronomo
1 FI - Funzionario Ingegnere
1 FV- Funzionario veterinario
1 IA -Istruttore Amministrativo
1 ED - Esecutivo Dattilografo
1 EA - Esecutivo Amministrativo
La L.R. n. 58 del 21 maggio 1985 si intende cosଠmodificata.

Art. 7
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva una relazione sulle attività  svolte nel campo delle cooperazioni.
Il Consiglio approva, altresà¬, entro la stessa data, o nei periodi pi๠congrui, nel corso dell'anno, le proposte che la Regione formula alle D.G.C.S., anche al fine di ottenerne il finanziamento secondo quanto previsto dalla Legge 49/87.

Art. 8
Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale predispone un censimento delle strutture pubbliche proprie e degli Enti Locali, idonee a svolgere le attività  di cooperazione.
Tali strutture pubbliche, compatibilmente e subordinatamente alle esigenze di sviluppo dei programmi di soggetti pubblici,
possono essere messe a disposizione delle O.V.G. e, sulla base di specifiche convenzioni anche di soggetti privati singoli o associati.

Art. 9
All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato, limitatamente all'anno 1989, in L. 25.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:
- Cap. 323000 - denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti"
- in diminuzione L. 25.000.000
- Cap. 061639 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Settore 06, Titolo I, Categoria 6, Sezione 06, Voce Econ. II) denominato "Interventi in favore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
- in aumento L. 25.000.000
La partita n. 2 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per il 1989, è corrispondentemente ridotta.
Agli oneri previsti per il funzionamento del Comitato di cui al precedente articolo 5, si provvede con lo stanziamento già  iscritto al Cap. 011425 dello stato di previsione della spesa.

Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà  pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addଠ14 dicembre 1989.
MATTUCCI

 

Legge Regionale 20 Aprile 1995, N. 63
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.12. 1989, n 105 riguardante lo svolgimento di attività  di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Art.1
Ambiti degli Interventi
1. La Regione avanza proposte alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 10 della legge 26.2.1987, n 49, e partecipa, ove richiesto, alle iniziative promosse dalla stessa Direzione Generale in ordine alle seguenti attività  di cooperazione:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità  di cui all'art. 1 della L.R. 105/89;
b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività  di cooperazione allo sviluppo;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, in altri paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30.12.1986, n 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività  di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nel paesi in via di sviluppo;
e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
2. La Regione, in attuazione degli artt. 2 e 3 della legge 105/89, approva progetti di attività  di cooperazione allo sviluppo elaborati:
a) d'iniziativa propria, anche in collaborazione con forze economiche, sociali e culturali;
b) su proposta di Enti Locali o di organismi non governativi che abbiano ottenuto il ricorso di idoneità  di cui all'art. 29 della legge 49/87;
c) su richiesta della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri.
3. La Regione sostiene altresଠle iniziative degli Enti Locali, e delle piccole e medie imprese delle organizzazioni non governative operanti nel territorio anche fornendo ad esse l'assistenza tecnica, secondo gli indirizzi in merito espressi dagli organi nazionali della cooperazione allo sviluppo.

Art. 2
Attuazione degli interventi
1. Agli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 105/89 la Regione da attuazione dopo che gli stessi siano stati approvati dal comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo e nel caso dei programmi affidati alla Regione, successivamente al perfezionamento della convenzione con la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della legge 49/87.
2. Alla realizzazione degli interventi provvede la Giunta regionale - Settore Cooperazione con i paesi in via di sviluppo: direttamente attraverso i propri uffici o quelli degli enti dipendenti della Regione, nonché avvalendosi, previa convenzione o contratto, degli Enti Locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovate esperienze in materia, delle università  ed istituti di ricerca ed imprese aventi sede nella Regione. La Regione, sarà , comunque, responsabile dell'esecuzione degli interventi nei confronti del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo.
3. Le convenzioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta.
4. Per la predisposizione dei progetti ed il sostegno delle iniziative di cui all'art. 2 della L.R. 105/89, la Giunta regionale puಠincaricare i propri uffici e gli enti dipendenti di fornire l'opportuna assistenza tecnica agli enti locali ed alle organizzazioni non governative che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità  di cui all'art. 28 della legge 49/87.
5. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale autorizzata ad anticipare per conto della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.

Art. 3
Gemellaggio di solidarietà 
1. La Regione, nell'ambito della legge 49/87, e della legge 943/86, nonché della legislazione vigente:
a) promuove, anche in collaborazione con gli Enti Locali, iniziative di gemellaggio e solidarietà  internazionale con i paesi in via di sviluppo, con le modalità  indicate dall'art. 2, comma 2 DPR 31.3.1994;
b) partecipa, su richiesta della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, alle iniziative tese a fronteggiare particolari casi di emergenza, calamità  naturali, situazioni di denutrizione e di carenza igienico-sanitaria fornendo anche direttamente beni ed attrezzature e personale specializzato, sia volontario che messi a disposizione degli enti territoriali della Regione;
c) contribuisce, d'intesa con le autorità  statali e nel rispetto della normativa vigente all'attività  di soccorso e delle opere di assistenza e solidarietà  a favore degli sfollati dei teatri di guerra nella ex Jugoslavia, e Somalia e concorre alle iniziative di emergenza attivate per l'accoglienza e l'assistenza dei rifugiati sul proprio territorio;
d) incentiva e coordina le attività  in tal senso attivate dalle autonomie locali abruzzesi, direttamente o con l'apporto delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4
Partecipazione cofinanziamento programmi
1. La Regione partecipa al cofinanziamento dei programmi comunitari nonché alle iniziative previste per i paesi dell'Europa Centrale ed Orientale (PECO) e (CSI) ("Ouverture", "Interreg", "Phare", "Tacis" Cooperazione scientifica e tecnologica, ecc.) a quelle di cooperazione con i paesi del Mediterraneo (Avicenne, Med compus, Med urbs, Med urbs immigrazione, Med invest, Med-Plus, ecc ...) ed ai programmi per i Paesi in via di sviluppo ritenuti prioritari dall'Italia e dall'Unione Europea.

Art. 5
Conferenza Cooperazione
1. La Regione convoca ogni due anni la conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di confronto promozionale e verifica delle iniziative intraprese e momento di coinvolgimento di tutti i soggetti operanti nella Regione nel campo della cooperazione, pubblici e privati.

Art. 6
Osservatorio sulle attività  decentrate di cooperazione allo sviluppo
1. Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo comune la Regione aderisce alla costituzione di un Osservatorio Interregionale sulla cooperazione allo sviluppo come struttura associativa tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i cui compiti, modalità  di funzionamento ed oneri sono stabiliti da un apposito statuto approvato dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle Giunte regionali.
2. L'Osservatorio con sede in Roma non ha scopo di lucro e in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 49/87 ed agli indirizzi adottati dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Osservatorio persegue finalità  connesse allo svolgimento di attività  di cooperazione allo sviluppo da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali.
3. Per la finalità  di cui al comma 2 la Regione concorre al finanziamento dell'Osservatorio Interregionale per la cooperazione allo sviluppo, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Osservatorio medesimo, con un contributo annuale.
4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad assegnare i contributi ordinari annuali comprensivi, della quota associativa, i cui importi saranno determinati nell'ambito delle disponibilità  annualmente autorizzate dalla presente legge.

Art. 7
Integrazione art. 5 L.R. 105/89
1. L'art. 5 della L.R. 105/89 viene integrato dal seguente comma:
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Dirigente della struttura di cui all'art. 6 della suddetta legge.

Art. 8
Modificazione art. 7 L.R. 105/89
L'art. 7 della L.R. 105/89 è abrogato e sostituito come segue:
1. La Giunta regionale all'inizio di ogni anno presenta all'approvazione del Consiglio il programma dell'attività  di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4.
2. Il programma determina obiettivi e priorità  ed individua le iniziative relative anche in relazione agli indirizzi generali di intervento espressi dagli organi nazionali e comunitari della cooperazione allo sviluppo.
3. Il programma accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative assunte in base ai programmi degli anni precedenti.
4. Il programma e la relazione di cui al presente articolo sono trasmessi alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, agli stessi data ampia diffusione in ambito regionale.
5. Per l'attività  di cui ai commi c) e d) del precedente art. 3, la Giunta regionale definisce un programma per la fornitura di beni e servizi, in raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione Statale, con la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche italiane operanti presso le Repubbliche della ex Jugoslavia e della Somalia e dei Comuni dell'Abruzzo. La realizzazione del programma potrà  essere effettuata attraverso le organizzazioni umanitarie operanti a livello internazionale, le organizzazioni non governative di cui alla legge 49/87, ovvero le organizzazioni rappresentative della minoranza italiana residente nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia.

Art. 9
Onere finanziario
1. Agli oneri per gli interventi previsti nella presente legge, valutati per l'anno 1995 in #. 500.000.000 si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità  con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 - quota parte della partita n 6 dell'elenco n 3 - dello stato di previsione del bilancio per il 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 iscritto nel Cap. 61637 denominato: Intervento regionale a favore della Cooperazione dei Paesi in via di sviluppo con lo stanziamento, in termini di sola competenza di #. 500.000.000.
3. Per gli esercizi successivi al 1995, le leggi di bilancio determineranno gli stanziamenti, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, da iscrivere sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 10 della L.R.C. 81/77.

Art. 10
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addଠ20 aprile 1995