Friuli Venezia Giulia

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LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 30-12-1993

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Iniziative regionali di promozione e sostegno delle attività  di solidarietà  internazionali.


Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.52 DEL 29-12-1993 SUPPLEMENTO N. 1 DEL 30-12-1993

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
Finalità 

1. La regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, al fine di contribuire alle attività  di soccorso e di aiuto alle popolazioni colpite da disastri naturali o da gravi difficoltà  economiche, promuove e sostiene, nell' ambito della propria competenza, iniziative di solidarietà  internazionali.


ARTICOLO 2
Interventi di solidarietà  internazionale

1. Gli interventi di solidarietà  internazionale sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni primari, in particolare alla salvaguardia della vita e della dignità  delle persone, all' autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e artistico e al sostegno dei processi di sviluppo delle popolazioni interessate all' intervento regionale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano:
a) attuazione di opere e progetti di emergenza a carattere igienico - sanitario e alimentare, con particolare riguardo alla condizione della donna e dell' infanzia;
b) forniture di tecnologia, beni e servizi;
c) collaborazione tecnica e coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione dai soggetti di cui all' articolo 3, comma 1;
d) collaborazione ad attività  intese alla tutela dei diritti umani, nonchè di carattere educativo e culturale rivolte ai minori, che impegnino i soggetti di cui al' l' articolo 3, comma 1.
3. L' individuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2 e le modalità  della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale in coordinamento con i programmi eventualmente predisposti dalle competenti Amministrazioni statali in relazione alle medesime situazioni di emergenza e comunque previa intesa con i competenti organi governativi.


ARTICOLO 3

Attuazione degli interventi

1. All' attuazione degli interventi di cui all' articolo
2 l' Amministrazione regionale provvede direttamente o per il tramite di enti locali, organizzazioni non governative e associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. In attesa dell' approvazione della legge regionale di attuazione della legge n. 266/ 1991, le associazioni di volontariato di cui al comma 1 possono essere inserite nel registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione giuntale n° 634 dell' 11 febbraio 1993 "Istituzione del registro regionale provvisorio delle organizzazioni di volontariato" e sono identificate con la dicitura " Solidarietà  internazionale ".


ARTICOLO 4
Fondo regionale per interventi di solidarietà  internazionale
1. Gli interventi del Fondo regionale di cui all' articolo 52 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, come individuati dall' articolo 108, commi 1 e 3, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, sono attuati nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge.
La presente legge regionale sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addଠ30 dicembre 1993