Legge 19.3.1993
Legge 19 Marzo 1993, n. 68
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 Gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 66 del 20.03.1993) (OMISSIS...) Art. 19 1. L'ANCI e l'UPI possono essere individuati quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli Affari Esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 Febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati. 1-Bis. I Comuni e le Province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 % della somma dei primi tre capitoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.
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