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Legge n. 49 del 26.02.1987

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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA
CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

TESTO DELLA LEGGE N.49 DEL 26 FEBBRAIO 1987

Integrata con la legge 29 Agosto 1991, n.288
€œModifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 Febbraio 1987, n.49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti€

Art. 1
(Finalità )

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietaà  tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondarnentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.
2. Essa e finalizzata al soddisfacimento dei bisogni prirnari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresଠfinalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.
3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri inter-governativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità  e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.
5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività  di carattere militare.


Art. 2
(Attività  di cooperazione)

1. L'attività  di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa puo essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.
2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività  sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra 1'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità  delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonchè dei diversi settori nel cui ambito dovra essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.
3. Nell'attività  di cooperazione rientrano:
a) 1'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di irnpianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e 1'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalita di cui all'articolo 1;
b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività  e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonchè nell'attività  di cooperazione allo sviluppo della Comunità  economica europea;
c) 1'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amrninistrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività  di cooperazione allo sviluppo;
d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la forrnazione di personale italiano destinato a svolgere attività  di cooperazione allo sviluppo;
e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite 1'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
f) 1'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
g) 1'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra 1'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
j) 1'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e 1'azione della Comunità  europea;
k) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.
4. Le attività  di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma 3 possono essere attuate, in conformità  con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle provincie autonome e degli enti locali.
5. Le regioni, le provincie autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi 1'opportunità , autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.

Art. 3
(Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)

1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.
2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).
3. Il CICS è presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con 1'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.
4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in volta puಠessere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresଠil Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.
5. Per 1'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte 1'anno.
6. I1 CICS:
a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità  per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonchè la ripartizione di massima delle disponibilità  finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'articolo 11;
b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività  di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonchè di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria.

 

Art. 4
(Competenze del Ministro del tesoro)

1. Il Ministro del tesoro, in conformità  con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonchè la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di svluppo.
2. Il Ministro del tesoro predispone annualmente una relazione sugli esiti dell'attività  di propria competenza. Tale relazione e inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3.

Art. 5
(Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri)

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonchè tra questo e il settore privato, pro- grammi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.
2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità  agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.
3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni non governative purchè adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.

Art. 6
(Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale)

1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proppsta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.
2. In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con 1'estero delega le competenze di cui al citato articolo 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti.
3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità  della presente legge. Nel predetto Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già  effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.
4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a piu basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire 1'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

Art. 7
(Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo)

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonchè di altri Paesi.
2. Il CICS stabilira:
a) la quota del Fondo di rotazione che potrà  annualmente essere impiegata a tale scopo;
b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto - oltre che delle generali priorità  geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;
c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi;
3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione, la valutazione, 1'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

Art. 8
(Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo)

1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri ovvero dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed e composto da:
a) nove esperti designati dalle amministrazioni dello Stato, e uno dall'Istituto agronomico per 1'Oltremare di Firenze;
b) uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
c) uno designato dal Consiglio universitario nazionale;
d) tre designati dalla Commissione mterregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in rappresentanza delle regioni;
e) dieci designati da istituzioni ed enti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo in ragione di metà  per il settore pubblico e metà  per quello privato, assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;
f) cinque designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non, idonee ai sensi della presente legge;
g) tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Nella composizione del Comitato deve essere assicurata un'adeguata rappresentanza di personalità  femminili di riconosciuta esperienza nel campo della cooperazione e della conoscenza della condizione delle donne dei Paesi in via di sviluppo.
3. Sono membri di diritto del Comitato consultivo il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed il Direttore generale degli affari economici del Mi- nistero degli affari esteri.
4. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Comitato consultivo eminenti personalità  del mondo professionale, scientifico ed economico, nonchè rappresentanti di enti e istituzioni nazionali e internazionali e personalità  interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo.
5. I membri del Comitato consultivo sono nominati per quattro anni.
6. Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte 1'anno per formulare un parere sulla programmazione e sulle direttive stabilite dal Comitato direzionale di cui all'articolo 9 e per esprimere un motivato parere sulla relazione annuale consultiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3 della presente legge. I pareri espressi dal Comitato consultivo sono trasmessi al Parlamento.
7. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai settori prioritari della cooperazione. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato in seduta plenaria designa i gruppi di lavoro e i rispettivi presidenti. Questi ultimi sono scelti nell'ambito dei rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1. I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per 1'esame delle questioni attinenti alla cooperazione e per 1'elaborazione di eventuali specifici documenti.
8. I presidenti di detti gruppi di lavoro in numero non superiore a quattro, su designazione del Comitato in seduta plenaria, fanno parte di diritto, a titolo consultivo, del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della presente legge.
9. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo è tenuta ad assicurare ai gruppi di lavoro 1'assistenza necessaria per 1'attuazione dei loro compiti, ivi compreso il supporto tecnico e la documentazione.
10. Apposita Commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal Direttore generale della Direzione per la cooperazione allo sviluppo è composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni stesse, due tra quelli delle confederazioni sindacali e due tra i rappresentanti di cui alla lettera a) del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1, 29, commi 1 e 3, 31, comma 3. Essa inoltre collabora con la Direzione Generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro attività  ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati.
11. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Art. 9
(Comitato direzionale)

1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed e composto da:
a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;
b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale.
3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.
4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:
a) definisce le direttive per 1'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività  da realizzare ai sensi della presente legge;
b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire;
c) approva la costituzione delle unità  tecniche di cui all'articolo 10 e le modalità  per la loro formazione;
d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 11, ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamità ;
e) approva i nominativi degli esperti inviati nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;
f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;
g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei pareri tecnici di cui all'articolo 12;
h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.
5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.
6. Per 1'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12.
7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.

Art. 10
(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Per lo svolgimento delle attività  di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione ge- nerale è istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione.
2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.
3. Essa opera in conformità  con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività  necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.
4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unità  tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.
5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per 1'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.

Art. 11
(Interventi straordinari)

1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono:
a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;
b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità  e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità , da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità ;
c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;
d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Gli interventi derivanti da calamità  o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge.
3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora 1'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale ne al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale ed al Comitato consultivo contestualmente alla delibera.
4. Le attività  di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità  operativa della Direzione generale.

Art. 12
(Unita tecnica centrale)

1. A supporto dell'attività  della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonchè per le attività  di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo e istituita l'Unità  tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo.
2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà  essere determinata 1'articolazione funzionale dell'Unità  tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.
3. L'organico dell'Unità  tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità  e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità  tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.
4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità  economica europea, nonchè dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà  in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà  durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà  altresଠprevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unità  tecnica centrale.
5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità  tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.
6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per 1'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unità  tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:
a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attività  da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Tale titolo di precedenza puಠessere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà  verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.
9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unità  tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura puಠessere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, puಠessere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per 1'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità  di svol- gimento delle prove selettive.
10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per 1'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento: "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13
(Unita tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo)

1. Le unità  tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.
2. Le unità  tecniche sono costituite da esperti dell'Unità  tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonchè da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato.
3. I compiti delle unità  tecniche consistono:
a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;
b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;
c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;
d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.
4) Ciascuna unità  tecnica è diretta da un esperto dell'Unità  tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, anche per quanto riguarda 1'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.
5) Le unità  tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.

Art. 14
(Fondo speciale)

1. l mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonchè alla cooperazione svolta dalla Comunità  europea, sono costituiti in "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" gestito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Per la sua gestione è istituita apposita contabilita speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
3. Il Fondo e alimentato con:
a) gli stanziamenti e le disponibilità  di bilancio previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
c) fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
d) donazioni, lasciti, legati e liberalità , debitamente accettati;
e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività  della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie in conto aiuti nazionali.
4. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di associazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità  stabilite con decreto del Ministro delle finanze, al trasporto e spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità  umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità .
5. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità  speciale di cui al comma 2 sono emessi a firma del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, previa approvazione del Comitato direzionale dell'iniziativa a cui essi si riferiscono. Per importi inferiori ai due miliardi, sono emessi direttamente a firma del Direttore generale.
6. Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarietà  sono emessi direttamente dal Ministro o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto per la loro attuazione sia superiore a due miliardi di lire ovvero dal Direttore generale per importi inferiori.

Art. 15
(Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla gestione delle attività  dirette alla realizzazione delle finalità  della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità  generale dello Stato, applicando, per quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per 1'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali al quale vengono sottoposti per il visto i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito.
3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità  in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.
4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale.
5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puಠstipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.
6. Per singole iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi beneficiari ciಠpuಠavvenire eccezionalmente anche in forma diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitato direzionale. Queste eccezionalità  saranno specificamente motivate nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c).
7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unità  tecnica centrale di cui all'articolo 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5.
8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puಠpredisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, 1'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.
9. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario - ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalità  della presente legge - confluiscono di diritto nella dotazione degli anni successivi.
10. Per 1'espletamento delle attività  contabili e di erogazione connesse con l'attività  di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o piu istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati con prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge.

Art. 16
(Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:
a) personale del Ministero degli affari esteri;
b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità  previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità ;
c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;
d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;
e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità , assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c).
2. Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e all'estero, in soprannumero al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967.

 

 

Art. 17
(Invio in missione)

1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:
a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
b) personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera e);
c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.

Art. 18
(Doveri del personale inviato all'estero)

1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione e tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità  della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non puಠin alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività  di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Art. 19
(Divieto di emolumenti aggiuntivi)

1. Il personale di cui all'articolo 17 non puಠpercepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.

Art. 20
(Attestato finale)

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui risultino la regolarità , la durata e la natura del servizio prestato.
2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:
a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per 1'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;
b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.
3. Il periodo di servizio è computato per 1'elevazione del limite massimo di età  per la partecipazione ai pubblici concorsi.
4. Salvo pi๠favorevoli disposizioni di legge, le attività  di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività  professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per 1'anzianità  di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per 1'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 21
(Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati)

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, lettera a), puಠessere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.
2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:
a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;
b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;
c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con 1'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.
3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per 1'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità  integrativa speciale, delle indennità  inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.
5. La durata di ogni incarico non puಠessere inferiore a quattro mesi ne superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità  del programma di cooperazione nel quale il personale e impegnato, puಠessere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico puಠessere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.
6. Il Ministero della pubblica istruzione puಠautorizzare docenti e ricercatori delle università  italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività  di cooperazione allo sviluppo.

Art. 22
(Dipendenti di enti pubblici)

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 21 a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, 1'intero onere relativo a tali assegni - comprese le indennità  di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità  che si considera assorbita dall'indennità  di servizio all'estero - è assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Detto personale conserva altresଠil diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di appartenenza.

Art. 23
(Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto)

1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
2. Al personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero e valutato con la maggiorazione di un terzo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresଠagli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.
4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per 1'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

Art. 24
(Trattamento economico all'estero)

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per I'interno, una indennità  di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresଠogni altra competenza e provvidenza.
2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri farà  riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità  economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.

Art. 25
(Congedo e spese di viaggio)

1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.
2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità  di servizio di cui all'articolo 24.
3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità  del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 26
(Trattamento economico e assicurativo)

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera c), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato puಠessere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale.
3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 17, lettera a).
4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente assuntore alle assicurazioni per l'invalidità , la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.
5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4, sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente assuntore con gli istituti assicurativi.
6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità  fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità  contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonchè di una indennità  per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Art. 27
(Missioni inferiori a quattro mesi)

1. Il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 nonchè esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità  previste nell'articolo 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.
2. L'ammontare dell'indennità  è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 17.

Art. 28
(Riconoscimento di idoneità  delle organizzazioni non governative)

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità  ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità , sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità  di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneità  puಠessere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività  di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività  possono inoltre richiedere 1'idoneità  per attività  di informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneità  formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneità  alle organizzazioni non governative puಠessere dato per uno o piu settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codire civile;
b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività  di cooperazioae allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;
c) non perseguano finalità  di lucro e prevedano 1'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività  commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità  di lucro, ne siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività  previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacità  organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità ;
g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità ;
i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

Art. 29
(Effetti della idoneità )

1. II Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità , ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività  di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter. Ad esse puಠessere altresଠaffidato 1'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Le modalità  di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Cornmissinne per le organizzazioni non governative.
4. Le attività  di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività  di natura non commerciale.

Art. 30
(Contributi deducibili)

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 2 per cento di detto reddito.

Art. 31
(Volontari in servizio civile)

1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità  personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonchè di adeguata formazione e di idoneità  psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà  e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività  di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29.
2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività  di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità , vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità  del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.
2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensione dei dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per maassimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assitenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni.
3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità  per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità .
4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.
5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità  del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonchè la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.

Art. 32
(Cooperanti delle organizzazioni non governative)

1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità  della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico del Fondo speciale di cui all'articolo 14, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità  personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività  di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità  tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10.
2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità  nonchè la congruità  con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del conttratto di cooperazione.
2-bis I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità , vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità  del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.