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Prov. di Trento

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LEGGE PROVINCIALE N. 14 DEL 29-04-1993

REGIONE TRENTO (Prov.)

Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull' emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonchè disposizioni sugli interventi per l' emergenza

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.21 DEL 11-05-1993
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale
promulga la seguente legge:


CAPO I
Modificazioni alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 " Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo "

ARTICOLO 1

1. Il comma 2 dell' articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è sostituito dal seguente: "2. Il comitato è composto:
a) dal dirigente generale del dipartimento competente nella materia di cui alla presente legge, con funzioni di presidente;
b) dal dirigente del servizio provinciale competente nella materia di cui alla presente legge, con funzioni di vicepresidente;
c) da un esperto in cooperazione allo sviluppo appartenente ad un' organizzazione riconosciuta ai sensi dell' articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operante a livello nazionale;
d) da sei membri eletti tra persone che abbiano maturato diretta esperienza nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo dalle associazioni e organismi operanti senza fini di lucro nel settore specifico in provincia di Trento, di cui almeno uno appartenente ad organizzazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, aventi sede legale nel territorio provinciale. "
2. Dopo il comma 2 dell' articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è inserito il seguente comma:
"2. bis - Per l' elezione dei membri di cui al comma 2, lettera d), all' inizio di ogni legislatura, il dirigente generale del dipartimento competente convoca in apposita riunione i rappresentanti delle associazioni, organismi ed organizzazioni di cui alla medesima lettera d) che non abbiano fatto richiesta depositando copia del proprio atto costitutivo e dello statuto, dal quale risulti che il fine istituzionale è quello di svolgere attività  di cooperazione allo sviluppo, presso il servizio provinciale competente nella materia di cui alla presente legge; ciascun rappresentante ha diritto di votare per non pi๠di un membro.
In caso di dimissioni o morte di uno dei membri eletti, è chiamato a far parte del comitato il primo dei non eletti il quale resta in carica fino alla scadenza del comitato. "
3. Il comma 4 dell' articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è sostituito dal seguente:
" 4. Funge da segretario un dipendente della Provincia. "
4. Il comma 6 dell' articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è soppresso.

ARTICOLO 2

1. All' articolo 4 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
"2. I programmi e i progetti in essi contenuti dovranno espressamente richiamarsi al rispetto delle finalità  di cui all' articolo 1 e in modo specifico dovranno:
a) essere volti al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;
b) garantire la partecipazione attiva della popolazione;
c) ricorrere prioritariamente a professionalità  locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonchè a beni e attrezzature reperibili nei paesi in via di sviluppo destinatari dell' intervento o nei paesi viciniori. "

ARTICOLO 3

1. All' articolo 5 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:
"3. La Giunta provinciale provvede all' attuazione dei progetti di cui al comma 2 anche avvalendosi della collaborazione di organizzazioni non governative e di associazioni di volontariato operanti nel settore nonchè di cooperative, enti, enti funzionali, università  ed istituti di ricerca.
4. Per i fini di cui al comma 3, la Giunta provinciale provvede alla costituzioni, per ciascun progetto, di un comitato di gestione composto da non pi๠di sette membri dei quali tre designato dal comitato tecnico di cui all' articolo 3, con il compito di avanzare proposte in ordine alla progettazione, monitoraggio, realizzazione e valutazione dei progetti con particolare riguardo al coinvolgimento del volontariato e della comunità  locale.
5. Sulla base delle convenzioni di cui al comma 1 dell' articolo 2, la Provincia è autorizzata ad anticipare i fondi necessari alla realizzazione degli interventi, nonchè ad istituire apposite unità  operative nei paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione. 6. Per il pagamento delle spese derivanti dall' effettuazione degli interventi di cui ai commi 3 e 5 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati secondo quanto disposto dagli articoli 62, 63 e 64 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni.
Per i pagamenti da effettuare nei paesi in via di sviluppo, in deroga a quanto disposto dall' articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e dal relativo regolamento di attuazione, le aperture di credito possono essere rese disponibili anche su conti correnti accesi presso istituti di credito esteri, anche in valuta, ed i relativi pagamenti possono essere disposti secondo le modalità  in uso nei paesi interessati. I funzionati delegati possono essere individuati anche tra il personale assunto o delegato con contratto d' opera ai sensi del presente articolo.
La rendicontazione delle spese puಠessere effettuata anche in valuta in relazione alle modalità  con le quali sono rese disponibili le aperture di credito.
Ai fini della rendicontazione, qualora risulti impossibile acquisire la documentazione probatoria, per spese di importo non superiore a Lire 5.000.000 l' esborso potrà  essere giustificato con apposita dichiarazione di responsabilità  del funzionario delegato nella quale sia indicato l' oggetto delle spesa e il percettore delle somme.
7. I funzionari delegati di cui al comma 6 sono autorizzati, ai fini della realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 5, a concludere contratti con fornitori operanti nei paesi in via di sviluppo o limitrofi secondo la normativa vigente, intendendosi, nei casi previsti dalla legge, la commissione per gli acquisti di cui all' articolo 22 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, sostituita dal comitato di gestione di cui al comma 4.
8. Al fine della realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 5, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale a contratto di lavoro a tempo determinato per la durata massima di anni cinque, nonchè a stipulare contratti d' opera.
9. Per la selezione e la determinazione del relativo trattamento economico del personale di cui al comma 8, si tiene conto delle capacità  professionali in relazione alle specifiche esigenze poste dall' intervento da attuare nonchè dall' esperienza, delle motivazioni e dell' attitudine personale all' espletamento dei compiti stabiliti con riferimento alle particolari condizioni di disagio che caratterizzano l' attività  svolta nei paesi in via di sviluppo.
10. La Giunta provinciale predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti in corso e la invia al Consiglio provinciale per l' esame da parte della competente Commissione permanente."

ARTICOLO 4

1. Dopo l' articolo 6 della legge provinciale 17
marzo 1988, n. 10 è inserito il seguente articolo:
" Art. 6 bis
Coordinamento e verifica delle attività 
1. Al fine di favorire il coordinamento e la verifica delle attività  di cooperazione allo sviluppo, il Presidente della Provincia convoca una volta all' anno in apposita riunione plenaria, da lui presieduta, i rappresentanti delle associazioni, organismi ed organizzazioni operanti in Trentino nel settore specifico. "


ARTICOLO 5

1. Dopo l' articolo 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 8 bis
Trattamento economico all' estero
1. Al personale dipendente dalla Provincia impiegato nella realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo, è attribuita, durante il servizio all' estero di durata non inferiore a mesi due, oltre al trattamento economico in godimento, un' indennità  forfettaria di missione all' estero determinata dallax Giunta provinciale sulla base dell' ammontare vigente dell' indennità  nel periodo di missione maggiorato fino a un massimo del 50 per cento, tenuto conto delle particolari condizioni di rischio e di disagio che caratterizzano l' attività  svolta nei paesi in via di sviluppo. La Giunta provinciale determina altresଠogni altra competenza e provvidenza, ivi comprese le assicurazioni contro i rischi derivanti dall' espletamento delle attività  di cui al presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in deroga a quanto previsto dall' articolo 3, numero 1), della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1.
3. L' indennità  forfettaria di cui al comma 1 sostituisce il trattamento di missione stabilito per il personale provinciale, ad esclusione del rimborso delle spese di viaggio."

ARTICOLO 6

1. All' articolo 10 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 sono aggiunti i seguenti commi:
" 3. Nelle ipotesi di cui all' articolo 5, comma 5, le connesse variazioni al bilancio della Provincia sono disposte ai sensi del primo comma dell' articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato con l' articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.
4. Alle spese derivanti dall' applicazione dell' articolo 5, comma 8, si fa fronte con le assegnazioni dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo e, per la parte eventualmente non coperta, con gli stanziamenti autorizzati in base al comma 1 del presente articolo.
5. Alle spese derivanti dall' applicazione del comma 1 dell' articolo 8 bis, si fa fronte con i fondi autorizzati annualmente con legge di bilancio per il personale< provinciale. "

ARTICOLO 7

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti gli eventuali criteri generali di attuazione della presente legge sono assunte dalla Giunta medesima previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio.


CAPO II
Interventi per l' emergenza

ARTICOLO 8

1. La Giunta provinciale è autorizzata, previa consultazione con i competenti organi dello Stato, a sostenere spese per iniziative volte a fronteggiare casi di emergenza determinati da eventi naturali, calamitosi o da eccezionali situazioni di bisogno che si verifichino anche in paesi non in via di sviluppo.
Per i medesimi fini, sentito il comitato tecnico di cui all' articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammessa ad enti, associazioni ed organismi operanti senza fini di lucro in provincia di Trento.
2. Le somme occorrenti per i fini di cui al comma 1 possono essere prelevate, fino all' importo massimo di Lire 500 milioni annui, dal fondo di riserva per spese impreviste con le modalità  di cui all' articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
3. In prima applicazione della presente legge e a fini di solidarietà  con le popolazioni della Somalia colpite dalla carestia e dalla guerra, è autorizzata la spesa di Lire 300.000.000 per l' acquisto e il trasporto di generi di prima necessità  nonchè per favorire la ripresa dell' agricoltura in Somalia.
A tale scopo la Giunta provinciale, in accorso con i competenti organi dello Stato, stabilisce gli interventi e le modalità  per la loro attuazione ed individua le strutture di destinazione.


CAPO III
Modificazione alla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 "Interventi nel settore dell' emigrazione "

ARTICOLO 9

1. Il comma 5 dell' articolo 22 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 è sostituito dal seguente:
" 5. L' ammontare della sovvenzione non puಠcomunque essere superiore al 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.


CAPO IV
Modificazione alla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 " Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale "

ARTICOLO 10

1. Dopo il comma 5 dell' articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 è aggiunto il seguente:
"6. La provincia autonoma di Trento interviene a fronte degli oneri finanziari sostenuti dalle organizzazioni di volontariato iscritte all' albo di cui all' articolo 3 e che non possano usufruire di analoghi interventi in base ad altre normative provinciali, per adempiere all' obbligo di assicurare i propri aderenti che prestino attività  di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell' attività  stessa, nonchè per la responsabilità  civile verso terzi, imposto dall' articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266. A tale scopo la Giunta provinciale è autorizzata a rimborsare direttamente alle organizzazioni di volontariato, nella percentuale stabilita dalla medesima, gli oneri sostenuti. "


CAPO V
Norme finanziarie e finali

ARTICOLO 11

1. In sede di prima applicazione delle modificazioni introdotte dall' articolo 1 all' articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, la riunione di cui al comma 2 bis del predetto articolo 3 è indetta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 12

1. Per i fini di cui all' articolo 8 è autorizzata l' ulteriore spesa di Lire 300.000.000 a carico dell' esercizio finanziario 1993.

ARTICOLO 13

1. Alla copertura dell' onere di Lire 300.000.000 derivante dall' applicazione dell' articolo 12, a carico dell' esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Interventi del programma di Giunta (spese in conto capitale)", indicata nell' allegato n. 5 di cui all' articolo 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l' esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale "1993- 1995".
2. Alla copertura dei maggiori oneri valutati nell' importo di Lire 10.000.000 derivanti dall' applicazione degli articoli 5, comma 4, ed 8 bis della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, come modificati con la presente legge, a carico dell' esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per "INTERVENTI del programma di Giunta (spese correnti)" nell' allegato n. 4 di cui all' articolo 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.
3. Ai maggiori oneri valutati nell' importo di Lire 10.000.000 derivanti dall' applicazione degli articoli 5, comma 4, ed 8 bis della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, come modificati con la presente legge, a carico dell' esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l' utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità  per spese correnti iscritte nel settore funzionale " Oneri non ripartibili ", programma " Progetti intersettoriali ", area di intervento "Interventi del programma di Giunta " del bilancio pluriennale 1993- 1995, di cui all' articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.
4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà  secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

ARTICOLO 14

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire):
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire) in diminuzione:
Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso -
Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - art. 24)
- art. 002 - Nuove leggi - Interventi del programma di Giunta (spese correnti)
cod. mecc. 1119021232
competenza 1993 - 10, cassa 1993 - 10, 1994 - 10, 1995 - 10
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in diminuzione:
Cap. 84180 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso -
Spese in conto capitale (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - art. 24)
- art. 001 - Nuove leggi - Interventi del< programma di Giunta (spese in conto capitale)
cod. mecc. 1128031232
competenza 1993 - 300, cassa 1993 - 300, 1994 0, 1995 0
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono< apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE competenza 1993 - 310, cassa 1993 - 310, 1994 - 10, 1995 - 10
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento:
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento:
Cap. 12200 - Spese per il personale addetto a servizi per i quali non sono istituiti specifici< capitoli
cod. mecc. 1112110101 competenza 1993 + 10, cassa 1993 + 10, 1994 + 10, 1995 + 10
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento:
OMISSIS
Cap. 84166 - (di nuova istituzione) Tit-o 02 - Sez. 21 - Cat. 16) Spese e contributi per fronteggiare interventi di emergenza (legge provinciale in corso di promulgazione) cod. mecc. 1128031232 competenza 1993 + 300, cassa 1993 + 300, 1994 0, 1995 0
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l' esercizio finanziario 1993, di cui all' articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni (in milioni di lire)
OMISSIS
in aumento:
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO competenza 1993 + 310, cassa 1993 + 310, 1994 + 10, 1995 + 10
2. Nell' allegato n. 3 di cui all' articolo 8 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 è inserito il seguente capitolo:
84166 - Spese e contributi per fronteggiare interventi di emergenza.
3, Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993- 1995, di cui all' articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all' articolo 13 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma ", nel settore funzionale " Oneri ripartibili ", programma " Interventi del programma di Giunta " ed in aumento delle " Spese per leggi operanti " in quelli nel cui ambito sono classificati i capitoli con variazioni in aumento di cui al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 15

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.
Manca la data